Fondo mutualistico provinciale

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I fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono stati istituiti con la Legge 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società cooperative.

Le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle associazioni riconosciute devono destinare all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3%.
Questa quota è calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.

Ci sono inoltre altri casi di esclusione dalla base di calcolo:

  • la quota di utile destinata alla copertura delle perdite relative ad esercizi pregressi qualora non altre riserve a qualsiasi titolo accantonate
  • le somme destinate ai ristorni
  • le somme accantonate nell'esercizio ad apposita riserva o fondo a seguito dell'ottenimento di contributi in conto capitale quando questi non costituiscano ricavi

Le società cooperative non aderenti ed i loro consorzi della provincia di Bolzano devo versare la quota devoluta al fondo mutualistico provinciale.

L'accredito va effettuato con l'indicazione della causale sul seguente conto PAGO-PA tramite il link: ASSE Agenzia per lo sviluppo sociale ed economico | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio.

Il versamento non deve essere effettuato se l'importo non supera i 10,33 €.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025