Provvedimenti amministrativi
Provvedimenti in caso di gravi irregolarità
In caso di gravi irregolarità nella gestione degli enti cooperativi, l’Ufficio per la cooperazione può assumere dei provvedimenti sanzionatori con lo scopo di rimuovere le irregolarità accertate ai sensi dell’art. 2, comma 1, LR. 5/2008, e successive modifiche.
L’Ufficio riveste il ruolo di autorità di vigilanza, la quale è chiamata a sovraintendere all’applicazione della Legge regionale.
Se nell'ambito dell’attività di revisione vengono riscontrate delle gravi irregolarità nella gestione degli enti cooperativi, l’Ufficio sviluppo della cooperazione può assumere dei provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 34 Legge Regionale 5/2008, e successive modifiche, con lo scopo di rimuovere le irregolarità.
I provvedimenti previsti sono:
- Sanzioni amministrative
L'amministrazione provinciale, in base alle risultanze emerse dall'attività di vigilanza sugli enti cooperativi, può adottare una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 ad euro 5.000 a carico degli amministratori e dei sindaci in solito tra loro. - L'affiancamento
Questa provvedimento prevede la nomina di una o più persone, designate dall'associazione di rappresentanza, se l'ente sanzionato aderisce ad essa, da affiancare all'organo di amministrazione o di controllo oppure al direttore o alla direttrice di tale ente.
Il potere di queste persone è stabilito dalla Provincia e le spese relative alla loro attività sono in carico dell'ente sanzionato. - Il commissariamento
È la rimozione d’autorità dell’organo amministrativo della cooperativa (ed eventualmente anche dell'organo di controllo) e la sostituzione del medesimo con un commissario nominato dall’autorità di vigilanza, in base agli articoli 2545-sexiesdecies ed articoli 34 e 35 LR 5/2008.
La gestione della società passa in capo al commissario che, per gli atti più importanti, deve essere autorizzato dall’autorità di vigilanza.
Al termine del periodo di sei mesi, prorogabile per altri sei, il commissario redige una relazione circa la situazione, proponendo il ripristino dell’amministrazione ordinaria della cooperativa ovvero ulteriori provvedimenti sanzionatori.
I costi del commissariamento sono a carico della cooperativa. - La sostituzione del liquidatore
Quando una cooperativa in liquidazione presenta dei ritardi ingiustificati o delle irregolarità imputabili al liquidatore e questi non è sostituito dall’assemblea dei soci, l’autorità di vigilanza può sostituire il liquidatore con un commissario fino alla conclusione della liquidazione ai sensi dell’art. 2545-octiesdecies C.C. ed art. 37 LR 5/2008.
Al termine del suo operato, il liquidatore deve relazionare in merito a quanto da esso compiuto.
L’autorità di vigilanza ne approva l’operato e ne liquida il compenso. - Lo scioglimento per atto dell’autorità
Le cooperative che si trovino impossibilitate a raggiungere gli scopi per i quali sono state costituite o comunque presentino delle irregolarità gravi possono essere sciolte d’autorità da parte dell’autorità di vigilanza (articolo 2545-septiesdecies codice civile).
Lo scioglimento avviene con Decreto dell’Assessore provinciale su proposta dell’Ufficio competente.
Lo scioglimento può essere con o senza nomina di un commissario liquidatore a seconda se vi siano o meno rapporti patrimoniali da definire. - La liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministrativa è l’ipotesi di liquidazione d’autorità di una cooperativa per insolvenza, quando cioè le risorse della società non sono sufficienti a far fronte ai debiti sociali (articolo 2545-terdecies Codice Civile).
La liquidazione coatta è disposta con Decreto dirigenziale proposta dell’Ufficio competente.
Con la messa in liquidazione coatta ha luogo anche la nomina del commissario liquidatore, che gestirà da quel momento in poi la cooperativa e provvederà alla definizione dei rapporti patrimoniali.
La liquidazione coatta amministrativa ha luogo secondo le disposizioni della legge fallimentare (R.D. 16.03.1942 n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", e successive modifiche).
Mentre nel caso di procedura fallimentare è il Tribunale a fungere da autorità di vigilanza, nel caso della liquidazione coatta, organi della procedura sono il commissario liquidatore e l’Ufficio provinciale competente.
La dichiarazione della liquidazione coatta amministrativa esclude la possibilità di procedura fallimentare e viceversa.
Ultimo aggiornamento: 18/04/2025