Registro provinciale degli enti cooperativi

Il Registro provinciale degli enti cooperativi è pubblico e i suoi dati sono gestiti tramite sistemi informatici. Secondo la legge regionale 9 luglio 2008, n. 5 e successive modifiche, tutti gli enti cooperativi con sede legale in provincia di Bolzano, devono essere iscritti a questo registro. L'iscrizione ha natura costitutiva e permette di accedere a vantaggi fiscali e altri benefici.

Iscrizione nel Registro

La costituzione di una cooperativa avviene presso un notaio. Quest'ultimo, tramite l'inoltro dell'apposita modulistica telematica, registra la cooperativa presso il Registro Imprese della Camera di Commercio. Presso il Registro Imprese si trova la sezione riguardante il Registro provinciale degli enti cooperativi (praticamente, il suddetto Registro è la parte riguardante l’Alto Adige dell’Albo nazionale degli enti cooperativi).

L’Ufficio per la cooperazione è connesso per via telematica con il Registro Imprese e riceve regolarmente gli atti costitutivi e gli statuti delle cooperative neocostitute.

L'iscrizione è vincolata al possesso di alcuni requisiti che dimostrino la natura mutualistica della cooperativa e l’osservanza delle disposizioni di legge vigenti, l'Ufficio ha il compito di controllare gli Statuti prima di emanare il decreto d’iscrizione nel Registro provinciale degli enti cooperativi indicando la sezione e la categoria di pertinenza.

Struttura Registro

Il Registro è suddiviso in 3 sezioni:

  • Sezione I: cooperative a mutualità prevalente
  • Sezione II: cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente
  • Sezione III: società di mutuo soccorso

Le prime due sezioni si compongono delle seguenti categorie:

  • cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento
  • cooperative di lavoro agricolo
  • consorzi agrari
  • cooperative di consumo
  • cooperative di dettaglianti
  • cooperative di trasporto;
  • cooperative di produzione e lavoro
  • cooperative edilizie di abitazione
  • cooperative della pesca
  • consorzi e cooperative di garanzia e fidi
  • consorzi cooperativi
  • altre cooperative

Nella Sezione I, oltre alle categorie di cui sopra, sono anche inserite le seguenti due categorie:

  • casse rurali ovvero banche di credito cooperativo;
  • cooperative sociali, con le sottocategorie:
    • cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi (tipo A)
    • cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B);
    • consorzi di cooperative sociali (tipo C).

Certificato d'iscrizione

Le cooperative iscritte nel Registro provinciale degli enti cooperativi possono richiedere un certificato d'iscrizione all’Ufficio per la cooperazione.

Per la richiesta e per certificato d'iscrizione dovranno essere pagate le imposte di bollo da 16,00 euro. Le cooperative sociali sono esenti dall’obbligo.

La richiesta, formulata in forma libera, dovrà essere inoltrata all'indirizzo pec dell'Ufficio assieme all'autocertificazione per le marche da bollo che può essere scaricata qui.

Assolvimento dell’imposta di bollo su documenti digitali. Circolare Direttore Generale n. 18 del 23.07.2020

Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle istanze sono:

  • Indicazione degli estremi del contrassegno telematico sul documento digitale con la indicazione che verrà utilizzato esclusivamente per il presente documento e conservato per 3 anni ai sensi del DPR n. 642 del 1972;
  • Utilizzando il bollo virtuale dell’operatore economico istante, indicando sull’istanza il numero e la data dell’autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate;
  • Indicazione sull’istanza che l’ente cooperativo è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’Articolo 10 e articolo 17 DLGS 04.12.1997, n. 460 (O.N.L.U.S.).

Autocertificazione con marca da bollo

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025