Vigilanza sugli enti cooperativi

L'attività di controllo sugli enti cooperativi (società cooperative, consorzi in forma cooperativa, gruppi cooperativi, società di mutuo soccorso, società cooperative europee) è regolata da leggi regionali e nazionali in attuazione dell’articolo 45 della costituzione, secondo il quale “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e ne favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

Il compito principale della vigilanza è garantire che le società cooperative rispettino questi principi. Oltre alla verifica dei requisiti fissati dal Codice civile e dalle normative per le diverse tipologie di cooperativa, l'attività di vigilanza ha per oggetto un più complessivo controllo della situazione economica e gestionale della cooperative.

A livello nazionale la vigilanza sulle cooperative è svolta dal Ministero dell'Industria e del Made in Italy.

In Trentino-Alto Adige le competenze amministrative sono affidate alle Province autonome di Bolzano e Trento. In provincia di Bolzano le competenze amministrative sono svolte dall'Ufficio per la cooperazione.

L'attività di vigilanza viene regolata dalla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, ed il Regolamento attuativo della legge è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 16 dicembre 2008, n. 11/L.

La legge regionale prevede un ruolo fondamentale per le associazioni di rappresentanza, tutela e promozione della cooperazione, alle quali sono demandate alcune funzioni pubbliche in materia di vigilanza. In Alto Adige esistono attualmente quattro associazioni riconosciute:

L’attività di vigilanza che riguarda tutti gli enti cooperativi, si articola essenzialmente in tre filoni:

  • l’iscrizione delle cooperative nel Registro provinciale degli enti cooperativi e la continua verifica della sussistenza delle condizioni per l’iscrizione;
  • l’esecuzione delle revisioni ordinarie (annuali o biennali) o straordinarie;
  • provvedimenti in caso di gravi irregolarità nella gestione di una cooperativa.

Ultimo aggiornamento: 18/04/2025